L’Agenzia La Cassazione chiarisce che la deducibilità delle spese su beni di terzi non dipende dalla proprietà del bene, ma dalla strumentalità rispetto all’attività d’impresa o professionale.
Viene quindi superato il riferimento automatico alla proprietà, confermando che anche su immobili di terzi le spese sono deducibili se esiste un nesso funzionale (anche prospettico) con l’attività.
Tuttavia, la Corte distingue tra:
- diritto alla deduzione (ammesso anche per beni di terzi)
- criterio di deduzione (tema centrale della controversia)
Non è applicabile automaticamente il limite del 5% ex art. 102, c. 6 TUIR, in quanto tale meccanismo si basa sui beni iscritti nel registro dei beni ammortizzabili, che include solo beni in proprietà.
Applicare il 5% anche alle spese su beni di terzi genererebbe una distorsione del calcolo, mescolando basi eterogenee (beni propri vs. beni di terzi).
Le spese su beni di terzi restano quindi escluse dal meccanismo del 5%, ma:
- non sono automaticamente deducibili integralmente
- devono essere qualificate fiscalmente
In particolare:
- spese ordinarie → deducibili nell’esercizio
- spese a utilità pluriennale → deducibili per quote ex art. 108 TUIR
In sintesi: conta la strumentalità, non la proprietà; il 5% non si applica ai beni di terzi; la deduzione segue la natura della spesa.
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