Pillole di Economia: LE CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DEL PATTO DI NON CONCORRENZA

Il commercialista risponde

Analizziamo le peculiarità del patto di non concorrenza che regola lo svolgimento dell’attività del lavoratore subordinato nel periodo successivo alla cessazione del contratto di lavoro.

Secondo l’art. 2125 c.c., il patto di non concorrenza è il patto che regola, limitandolo, lo svolgimento dell’attività del lavoratore subordinato nel periodo successivo alla cessazione del contratto di lavoro. Si tratta di un accordo volontario, a prestazioni corrispettive e a titolo oneroso, che può essere concluso all’atto dell’assunzione, nel corso del rapporto, al momento della cessazione, a rapporto terminato.

Riguarda tutte le attività che possano competere con quelle del datore. Deve essere stipulato in forma scritta e contenere il vincolo entro determinati limiti di oggetto, tempo e luogo; deve prevedere inoltre un corrispettivo per il lavoratore. La durata del vincolo non può essere superiore a 5 anni, se si tratta di dirigenti, e a 3 anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura sopra indicata.

Il patto è nullo quando:

  • l’ampiezza del vincolo imposto al lavoratore è tale da comprimere la concreta professionalità del lavoratore in limiti che ne compromettano la possibilità di assicurarsi un guadagno idoneo alle esigenze di vita;
  • non garantisce alcun corrispettivo a favore del lavoratore

È possibile prevedere una penale specifica per il lavoratore inadempiente che viola il patto di non concorrenza.

Studio Commercialista Archetti Ivan – Rovato